Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Gazzetta Ufficiale 14.07.2003 n. 161
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "ART. 1. - 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da
diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate: a) "unità da diporto": ogni
costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto; b) "nave da diporto": ogni unità
con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli
opportuni standard armonizzati; c) "imbarcazione da diporto": ogni unità
con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati; d) "natante da diporto": le unità individuate ai
sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante
contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della
navigazione da diporto, nonchè come unità appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si
intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma
armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive
ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea,
rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in
registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali
marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto
sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello
dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici
marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di
porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del
territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi
detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da
diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto,
l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione
presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui
al comma 1. Alla domanda deve essere allegata: a) copia della fattura
attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli
eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e
il codice fiscale dell'interessato, nonchè la descrizione tecnica
dell'unità stessa; b) dichiarazione di conformità; c) dichiarazione di
potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a
bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del
titolo di proprietà di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina
l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del
titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura
entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria
di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà,
l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il
certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha
rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di
iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista
dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un
suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero
la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria
unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi: a)
per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per
trasferimento o vendita all'estero; d) per passaggio dalla categoria
delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in
Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al
quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione
dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se
nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a
raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile
1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all'unità iscritta";
d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i
registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione,
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne
autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun
limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che
ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i
registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione,
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le
autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di
costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che
ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi
sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati
dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche
per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di
cui al comma 2 sono: a) per le unità senza marcatura CE: 1) senza alcun
limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei miglia
dalla costa nelle acque marittime; b) per le unità con marcatura CE: 1)
senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui
all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di
progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 3) con vento fino a
forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto
mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II
annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a
forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la
categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";
e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli
conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo
12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti
dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di
noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il
numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali
dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto,
l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono
inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia
sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio
del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato
motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti
dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia
della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti,
unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione
tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il
certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche
mediante mezzi elettronici o informatici";
f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le
imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e
fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o
rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"ART. 13. - 1. Sono natanti: a) le unità da diporto a remi; b)
le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10
metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni
unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal
proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei
registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui
all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I
natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri
delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare: a) entro 6 miglia
dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica
non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio
dalla costa, nonchè degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari,
disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della
navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua
e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne
disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla
costa; b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione
senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un
organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la
navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di
omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero
l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei
limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla
locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di
carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della
loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto,
l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il
numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati
riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione
dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone
trasportabili è documentato come segue: a) per le unità munite di
marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate, da copia
del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del
costruttore; 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità
da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di
personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario
per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in
relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti
sicuri";
i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i
servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti
anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purchè abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e
cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal
personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della
navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina
possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in
qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età";
l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
"ART. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora
intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle
matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento,
redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la
marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del
personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso
documento"; m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: "ART. 39. - 1.
Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da
diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a
8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta
abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti;
la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da
diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una
unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa
sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto
non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un
provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di
uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne,
ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033
euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la
sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non
osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato
dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500
euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo
di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di
navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
"La responsabilità civile verso terzi derivante dalla
circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1,
comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice
civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti
dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come
definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione
delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Le
disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati";
p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le
norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia
dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le
norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni
ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una
dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa
vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non
comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o
dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della
certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte
dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e
corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di
iscrizione dell'unità, che provvede: a) all'assegnazione del nominativo
internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il
rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al
rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato
radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione
dell'apparato stesso.
6.La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata
della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato
regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la
propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un
indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unità in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità
da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società
concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici
stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla
scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata
all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della
funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso
ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di
corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini
della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo
ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli
importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della
presente legge";
r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
"ART. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle
unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni
dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di
attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo,
continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
Art. 2
(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio).
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:
"b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a
disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato
periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne
di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal
contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del
noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".
2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di
comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto
impiegate in attività di noleggio, nonchè la determinazione del numero
minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei
servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di
noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente
articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il
rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle
unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle
disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza
del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel
rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro
per il settore del lavoro marittimo.
Art. 3
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche).
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non
superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli
organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste
dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i
quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono
definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e
individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione
conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de
Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to
Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i
mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al
comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a
conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di
navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200
euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è
determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area
protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione
dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi
a tale area".
Art. 5
(Modifiche al codice della navigazione).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della
navigazione, è aggiunto il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della
normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati
con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio
marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo
di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100 euro a 1.000 euro".
Art. 6
(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da
diporto. Disposizioni varie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri
interessati, un decreto legislativo recante il codice delle
disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative
nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica
da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto
anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e
di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto
e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di
sicurezza nonchè alla istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per
l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della
direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno
1994, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi
per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti
in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle
previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi
all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni
radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base
delle seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla
rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da
utilizzare a bordo di unità da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una
completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel
contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati
dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e
definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione
di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari
necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di
nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della
navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi
di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in
mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del
pilota automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7
(Unità navali storiche).
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice
della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente
legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che
abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità
progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o
per la scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano
resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle
personalità che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed
economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purchè
utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio
decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi
obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1; b) i
provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di
conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma
1;
c) il possesso dei requisiti di professionalità e di
affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani
maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che
possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma
1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
Art. 8
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima
concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa
sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
Art. 9
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della
navigazione).
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con
specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in
materia di sicurezza della navigazione da diporto.
Art. 10
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli
ad essi assimilabili".
Art. 11
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da
diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di
procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del
codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.
Art. 12
(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi
turistici).
1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o
approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di
posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento
finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera
a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 13
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali
marittimi per finalità turistico-ricreative nonchè l'esercizio di
attività portuali).
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza
statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con
licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa
concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad
altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo".
Art. 14
(Sgravi contributivi).
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura
superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo
scopo previsti.
Art. 15
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e
successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive
modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n.
202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e
successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per
l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per
l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1574):
Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il
16 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e
XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 29
novembre 2001; il 26 febbraio 2002; il 19 giugno 2002; il 23 luglio
2002; il 10, 11, 19, 25 settembre 2002; il 1°, 2, 29, 30 ottobre 2002;
il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4 dicembre 2002, il 15 e 16 gennaio
2003.
Esaminato in aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato in un
testo unificato con atti n. 2131 (on. Perlini) e n. 2900 (on. Carli) il
23 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1956):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede
referente, il 4 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª,
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, l'11, 12, 19,
26 febbraio 2003; il 4, 6, 19 marzo 2003. Relazione scritta annunciata
il 27 marzo 2003 (atto n. 1956/A - relatore sen. Grilo).
Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con
modificazioni, il 14 maggio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 1574-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il
20 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, X.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 maggio
2003; il 3, 4, 10, 17, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24 giugno 2003.

